PIR: una moderna opportunità di investimento.

Il futuro non è prevedibile ma l’unico modo per rendere prospera qualsiasi situazione è PIANIFICARE

COSA SONO I PIR?

I Pir sono essenzialmente dei “contenitori fiscali” (O.I.C.R., gestione patrimoniale, deposito titoli, contratto di assicurazione) all’interno dei quali è possibile far confluire strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote O.I.C.R., etc.) o somme di denaro.

  • Al Capo II art.18 commi 11-25 della Legge di Bilancio 2017 si parla delle peculiarità dei PIR Piani Individuali di Risparmio a lungo termine.
  • Si tratta di una nuova forma di investimento riservata alle persone fisiche residenti in Italia.
  • L’intervento è finalizzato ad agevolare la canalizzazione dei risparmi degli investitori verso l’economia reale nazionale.

COME SI COSTITUISCONO I PIR?

La costituzione dei PIR può avvenire mediante il conferimento di somme di denaro e strumenti finanziari in:
un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per il risparmio amministrato (ex art. 6 del D.lgs. n. 461/1997) coinvolgendo, quindi, intermediari professionali residenti (quali, ad esempio: Banche, SIM, SGR, società fiduciarie statiche) o un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di imprese di assicurazione residenti, quest’ultime operanti nel territorio dello Statotramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi.

ESISTONO DEI VINCOLI?

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, La legge prevede forti agevolazioni, quali l’azzeramento totale delle imposte sul capital gain, di successione e donazione, per chi mantiene l’investimento per più di 5 anni per un importo massimo di 30.000 euro all’anno ed un limite complessivo di 150.000 euro, è subordinato alla sussistenza di specifiche condizioni d’investimento, vale a dire:

1) ciascun investitore non può conferire nel Pir più di 30.000 euro all’anno con un tetto massimo complessivamente pari a 150.000 euro;

2) l’investimento nel Pir deve essere mantenuto per almeno 5 anni;

3) il patrimonio del Pir deve esser composto:

  1. a) per almeno i 2/3 di ciascun anno solare:
    per almeno il 70%, da strumenti finanziari emessi da società non immobiliari italiane e UE/ Aderenti allo Spazio Economico Europeo aventi stabile organizzazione in Italia; e almeno il 30% del 70% (i.e. il 21%) devono essere strumenti finanziari emessi da società diverse da quelle inserite nel Ftse Mib o in altri indici equivalenti;
  2. b) per il restante 30%, da qualsiasi altro strumento finanziario (ivi compresi depositi e conti correnti);

In pratica per almeno 8 mesi il patrimonio deve essere composto da società italiane per il 70% di cui il almeno 21% da società non quotate alla borsa di Milano e per il restante senza limiti.

4) Inoltre il patrimonio del Pir non può essere investito per più del 10% in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

PIR – raccolta primo trimestre

I Pir sembrano destinati a un grande successo, tanto che la previsione elaborata dal governo relativa alla raccolta complessiva potrebbe rivelarsi fin troppo conservativa.

Fonte: Assogestioni – Patrimonio complessivo, raccolta Netta e patrimonio preesistente al I trim 2017

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